Art. 1.

      1. Per il personale già dipendente dell'Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane nonché delle Poste italiane Spa, cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 1994, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi vigenti in materia e dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefìci economico-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.